La sicurezza conviene eticamente e finanziariamente

(prima parte)

Siamo tutti convinti che il rischio professionale non possa essere considerato una componente inevitabile dell’attività lavorativa, ma affinché questa affermazione abbia un riscontro concreto occorre che tale certezza sia fatta propria da ogni componente dell’organigramma aziendale: dall’imprenditore al lavoratore.

Occorre tra l’altro considerare che la carenza di sicurezza nelle aziende comporta oltre al rischio per la salute e l’incolumità dei lavoratori – valori costituzionalmente tutelati e che devono pertanto essere oggetto di attenzione assoluta da parte dell’imprenditore – anche gravi ripercussioni di carattere economico in primis  sullo stesso datore di lavoro, ma anche sulla intera collettività.

E’ noto che in casi in cui i lavoratori avevano rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, la Suprema Corte di Cassazione Penale ha condannato i datori di lavoro che non avevano adottato tutti i provvedimenti necessari, motivando tra l’altro la sentenza con l’onere economico che la collettività sostiene a causa del peso degli invalidi sull’economia nazionale.

Ovviamente tale motivazione deve considerarsi subordinata alla primaria motivazione della inviolabilità della salute e della vita del lavoratore, valori tutelati dall’art. 32 della nostra Costituzione, tuttavia il costo economico conseguente ad una deficienza di organizzazione in termini di sicurezza sul lavoro deve essere preso in giusta considerazione, comportando per l’impresa una perdita di giornate lavorative e maggiori costi assicurativi da corrispondere all’INAIL, e per l’economia nazionale la perdita di competitività (ed il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro) rispetto ai paesi membri delle Comunità Europee in cui vigono standards di sicurezza più elevati.

Non ultimo l’aspetto della concorrenza sleale effettuata dall’imprenditore che fa lavorare i propri dipendenti in carenza di igiene e sicurezza sul lavoro, potendo praticare sul mercato prezzi inferiori a quelli di chi opera correttamente, ma rischiando molto in termini di rivendicazioni da parte di possibili lavoratori infortunati e di sanzioni comminate dagli Organi di Vigilanza che, non dimentichiamolo, in questa materia hanno quasi sempre una connotazione penale.
Si chiamano infatti “contravvenzioni”, ma non hanno nulla  a che fare con le contravvenzioni comminate dagli agenti di Polizia Urbana, si tratta invece di reati contravvenzionali, quindi reati di gravità minore rispetto ai cosiddetti “delitti”, ma sanzionabili con la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto !

Gli investimenti effettuati in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali rendono quindi sia in termini economici che di immagine nei confronti dei propri clienti e fornitori, richiedendo da parte dell’imprenditore costi spesso irrisori ma consentendo una ottimizzazione ed un maggiore rendimento del lavoro prestato.

Si avrà poi una ulteriore ottimizzazione e maggiore resa del lavoro prendendo consapevolezza  dell’ergonomia, scienza che studia come adattare i posti di lavoro al lavoratore, evitando che sia questi a dover assumere posture innaturali e scomode.

Il sistema di sicurezza aziendale per rendere bene in termini di prevenzione e protezione dei dipendenti da infortuni o malattie professionali, di resa ed efficienza del lavoro e di costo in termini di poche o nessuna giornata lavorativa persa per incidenti, deve essere acquisito attraverso piccoli e continui investimenti, monitoraggio dei successi raggiunti e delle eventuali manchevolezze. I risultati non mancheranno.

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DATI INFORTUNISTICI INAIL
Il 15 luglio scorso l’INAIL ha presentato il Rapporto Annuale per il 2007. I dati provvisori mostrano 1.170 infortuni mortali per il 2007 e riguarda i casi rilevati e acquisiti nei sistemi INAIL alla data del 30 aprile 2008. Tuttavia, sulla base di stime previsionali effettuate tenendo conto delle esperienze pregresse e dell’andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, il numero definitivo di infortuni mortali nel 2007 dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi.

Rispetto al passato la sensibilità dell’opinione pubblica su questo problema è aumentata in modo enorme e il fenomeno è considerato con molta preoccupazione: questo non toglie che a livello numerico in questi ultimi anni sia stato registrato un significativo trend discendente che è giusto rimarcare. Ogni valutazione di merito sul dramma delle morti bianche è assolutamente legittima, ma è comunque sbagliato lasciarsi andare a flagellazioni che non rendono merito all’azione di sensibilizzazione straordinaria compiuta da tutto il mondo del lavoro e dalle forze della solidarietà sociale. Il 2007, rispetto all’anno 2006, ha visto un calo di circa il 10% degli infortuni mortali, segnando il valore minimo assoluto dal dopoguerra ad oggi. Mentre per il 2008 le valutazioni restano all’insegna dell’ottimismo. La tendenza al ribasso sta proseguendo nel corso di questi mesi. Allo stato attuale per gli infortuni in generale c’è una riduzione sensibile del 3,5-4%. Per i casi mortali, invece, possiamo prevedere che si attesteranno intorno a una flessione del 5-6%.

I COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE
Anche se i dati tendenziali sono confortanti per il biennio 2007/2008 i valori assoluti sono ancora impressionanti: ogni giorno vengono denunciati all’INAIL circa 2.500 infortuni superiori a 3 giorni ed in media 3-4 infortuni mortali che si traducono in circa 16,5 milioni di giornate lavorative perse in un anno con conseguente costo sociale annuo per infortunio e malattia professionale pari a circa 28,4 miliardi di Euro, ovvero al 3,2% del nostro PIL. L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie professionali tra il 2,6% – 3,8% del PIL dell’UE.
Questi dati devono far riflettere l’imprenditoria italiana perché dovrebbe essere più consapevole che l’igiene e la sicurezza sul lavoro è un problema di rilevanza strategica: ogni infortunio rappresenta oneri, difficoltà, problemi per l’infortunato, per i suoi familiari, per la collettività e per l’organizzazione stessa. Investire in sicurezza conviene rispetto al costo risarcitorio/sanzionatorio derivante da un infortunio sul lavoro, calcolare i costi associati agli infortuni traumatici ed alle malattie professionali è necessario per integrare tali passività con un’analisi costi-benefici relativi agli sforzi di prevenzione.

Le principali tipologie di criteri di catalogazione sono:

  1. Costi diretti e costi indiretti (la più utilizzata da chi si occupa di sicurezza)
  2. Costi assicurati e costi non assicurati
  3. Costi controllabili e costi non controllabili
  4. Costi espliciti e costi nascosti

Esempi di costi diretti (associati in modo univoco all’oggetto di costo considerato quale l’incidente, l’infortunio o la malattia professionale) sono:

  1. Spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali
  2. Integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni
  3. Danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli)
  4. Valore della produzione per le interruzioni causate dall’incidente
  5. Sanzioni varie ed azioni di rivalsa
  6. Perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo ritorno al lavoro

Esempi di costi indiretti (non vengono definiti secondo un rapporto di univocità ed è necessario ricorrere ad un metodo di allocazione) sono:

  1. Riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all’infortunio
  2. Costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell’incidente e dell’assenza del lavoratore infortunato
  3. Costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo
  4. Costi di retraining e di recruiting nel caso in cui al lavoratore infortunato venga modificata la mansione

Ai costi sopra indicati, si aggiungono i cosiddetti costi nascosti, ovvero quelle voci di spesa che non figurano normalmente nella contabilità aziendale e che, di conseguenza, sono di difficile individuazione e stima; uno su tutti il danno all’immagine aziendale che ha una duplice prospettiva: interna ed esterna. Interna, ossia verso i propri dipendenti nei quali può essere ravvisato un calo di morale e di senso di attaccamento all’azienda con conseguente perdita di produttività; esterna, ossia verso la clientela attuale che potrebbe andare persa a causa di eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, con ripercussioni negative anche sull’acquisizione di nuovi clienti. Quest’ultima tipologia di danno è indubbiamente di difficile quantificazione, ma non di portata trascurabile se si considera che secondo le stime elaborate dall’European Agency for Safety and Health at Work il rapporto tra costi manifesti e costi nascosti è di 1:11.

L’infortunio sul lavoro, per riassumere, può derivare:

  1. dal caso fortuito o da forza maggiore;
  2. da causa ascrivibile ad un terzo estraneo al rapporto di lavoro;
  3. da causa ascrivibile allo stesso datore di lavoro o ad un soggetto di cui debba rispondere.
  4. dal comportamento stesso del lavoratore assicurato

Tralasciando le prime due ipotesi, in presenza delle quali non si può dar corso a nessuna azione per il recupero delle prestazioni erogate dall’INAL, nel caso di responsabilità di un terzo estraneo al rapporto assicurativo l’INAIL può recuperare le somme spese per l’infortunio o la malattia professionale esercitando l’azione di surroga (art. 1916 C.C.).

L’INAIL, inoltre, può fare azione di regresso nel caso di un fatto imputabile al datore di lavoro o a coloro del cui operato egli sia tenuto a rispondere (art. 2049 C.C.).

Per quanto concerne l’irrogazione di sanzioni, si ricorda, a titolo d’esempio, che la tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro all’INAIL relativamente all’infortunio del dipendente (ovvero entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia) comporta una sanzione amministrativa della misura minima di Euro 1.290,00, secondo quanto disposto dalla Legge 296/2006.

La stessa sanzione si applica in caso di tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro relativamente alla malattia professionale del dipendente, decorsi 5 giorni dalla comunicazione da parte del lavoratore dell’insorgere della stessa.

Diversamente, trascorsi infruttuosamente 30 giorni, verrà notificata la contestazione di violazione, con sanzione pari a Euro 2.580,00, ed in caso di mancato pagamento verrà informata la competente Direzione Provinciale del Lavoro, con un’applicazione della misura massima della sanzione pari a euro 7.745,00.

A quanto sopra riportato si aggiunge, ora, anche la responsabilità amministrativa dell’impresa. Infatti la Legge delega del 3 agosto 2007, N. 123 modificava il D.Lgs. 231/2001 inserendo dopo l’art. 25-sexies il seguente:
Art. 25-septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La responsabilità amministrativa dell’impresa si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001, quindi si estende anche ai reati in materia di sicurezza sul lavoro e mira a coinvolgere nella punizione di certi illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.
Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza) all’art. 300 ripropone l’art. 25-septies riducendo, tuttavia, in gravosità le sanzioni portandole da 250 a 500 quote per le violazioni dell’art. 589 del c.p. e fino a 250 quote per le violazioni dell’art. 590 del c.p.; in precedenza era previsto per entrambe le violazioni una sanzione unica in misura non inferiore a 1000 quote (ogni quota varia da un valore minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro).

In pratica:

nel caso di lesioni personali colpose (art. 590 del c.p.) per tutte le tipologie di aziende è prevista una sanzione amministrativa massima di 64.500 Euro con sanzione interdittiva nel caso di condanna, così come prevista dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi; nel caso di omicidio colposo (art. 589 del c.p.) per aziende a maggior rischio e per cantieri soprasoglia è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote, ovvero da 258.000 a 1.549.000 Euro con una sanzione interdittiva nel caso di condanna per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote

Risulta evidente che l’entità delle sanzioni, pecuniarie ed interdittive, sia tale da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipo di azienda o Ente e come l’adozione di un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/2001 sia una tutela effettiva per tutti, nel caso si verifichino violazioni delle norme sulla sicurezza che scaturiscano in omicidi colposi o lesioni gravi o gravissime. Nello specifico l’applicazione di queste sanzioni può avvenire semplicemente qualora un lavoratore subisca un infortunio che lo tenga lontano dal posto di lavoro per un tempo superiore a 40 giorni e che vi sia la presunzione di violazione di una norma sulla sicurezza sul lavoro, si configura in questo caso l’ipotesi di lesioni personali gravi.

Ultima disposizione entrata in vigore il 26 luglio 2008 è la Legge 125/2008 sulle lesioni colpose e omicidio colposo. La Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2008 pubblica la legge 24 luglio 2008, n. 125, che:

  1. modifica gli articoli 589 e 590 del C.P.;
  2. introduce nuove aggravanti in caso di lesioni colpose;
  3. aumenta le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposo

Investire in sicurezza per un imprenditore significa fare prevenzione, non solo per evitare di incorrere in regimi risarcitori e sanzionatori, ma soprattutto per garantire l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti (così come vuole la ratio delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che, se compromessa, può avere esiti non sanabili pecuniariamente.

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