Riduzione del tasso di premio Inail per iniziative migliorative in materia di sicurezza

L’INAIL premia con un nuovo “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/08).

L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

Inoltre, le aziende che si siano dotate di un Sistema di Gestione per la Sicurezza conforme all’art. 30 del D.Lgs.81/2008 possono beneficiare della esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni secondo quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001.

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L’INAIL applica una riduzione delle tariffe dei premi, oltre che in considerazione dell’andamento infortunistico aziendale, anche a seguito del rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro o dell’attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione.

In particolare, il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000, prevede una riduzione in misura fissa del 15%, nel primo biennio di attività, per le aziende – indipendentemente dalle loro dimensioni – in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (e quindi con il D. Lgs. 81/2008) ed una riduzione compresa tra il 5% (oltre 500 lavoratori-anno del periodo) e il 10% (fino a 500 lavoratori-anno del periodo), successivamente al primo biennio, per le aziende che eseguono interventi “migliorativi” delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

Si deve trattare di interventi di “particolare rilevanza” tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda (ad es. l’adozione della Responsabilità d’Impresa e/o di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro) o, in alternativa, di almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello (relativi ad esempio alla “Prevenzione e Protezione”, alle “Attrezzature, Macchine e Impianti”, alla “Sorveglianza Sanitaria”) di cui almeno uno nel settore della formazione dei lavoratori.

Da ricordare inoltre che l’adozione di un SGSL (Sistema di Gestione per la Sicurezza) conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001).

Applicazione della riduzione

 

La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora nei luoghi di lavoro non risultino rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, l’azienda non potrà presentare la domanda per l’applicazione dello sconto dei premi, in quanto in tale ipotesi è assolutamente preclusa la possibilità di accesso alla disposizione premiale.

Come ottenere la riduzione

 

La domanda dovrà essere presentata, su apposito modello predisposto dall’Istituto, alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, con riferimento agli interventi effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il richiedente dovrà autocertificare:

  1. la regolarità contributiva ed assicurativa;
  2. il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
  3. l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall’INAIL ed attuati nell’anno solare precedente;
  4. l’applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge
  5. l’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Valutazione e decisione

 

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la presenza dei pre-requisiti necessari (regolarità contributiva ed assicurativa, osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, interventi migliorativi, applicazione dei contratti collettivi). Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 dalla ricezione della domanda. Di conseguenza, qualora a seguito di verifica dell’INAIL (che potrebbe avvenire anche in fase successiva a quella dell’istruttoria) i presupposti dovessero non essere presenti, l’INAIL provvederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta di integrazione dei premi dovuti, salva l’applicazione delle vigenti sanzioni.

GESTA sas è a disposizione dei suoi Clienti per ogni chiarimento in merito ed eventualmente per assistervi nella compilazione della modulistica necessaria alla presentazione della domanda di riduzione del premio.

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