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Dal 1° Gennaio 2011, per il mancato rispetto degli adempimenti del SISTRI, si applicheranno alle imprese inadempienti le sanzioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, ormai di prossima approvazione. Il Decreto, già predisposto in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, introdurrà il nuovo art. 260-bis all’interno del D.Lgs 152/06 che disciplina il sistema sanzionatorio del SISTRI. 

Il DM 28 Settembre 2010 di proroga del Sistri ha stabilito come data limite per l’uso della documentazione cartacea il 31 dicembre 2010. Fino a tale data, non essendo entrato ancora in vigore lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sui rifiuti (2008/98/CE), le sanzioni applicabili sono esclusivamente quelle relative agli obblighi su MUD, registri e formulari.

Ma il decreto legislativo di recepimento della Direttiva, assicurano al Ministero, è ormai di prossima emanazione e conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Quindi, le sanzioni per il Sistri si applicheranno dal 1° gennaio 2011.

Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 ha comunque già approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, contenente il nuovo art. 260-bis nel D.Lgs 152/06 relativo alle sanzioni in materia di Sistri. A titolo di esempio, è previsto l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi per chi omette di iscriversi al Sistri. Pene aumentate per l’omissione nel caso di rifiuti pericolosi: l‘arresto passa da sei mesi a due anni, a cui si aggiungere l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Verrà sanzionata severamente anche la mera omissione del pagamento del contributo annuale al Sistri: sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento, aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi (tenendo conto dell’entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l’autorità competente può decidere in tal caso anche la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore). I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all’Albo di cui all’articolo 212, sono puniti:

a) con la pena dell’arresto da un anno a due anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da due anni a tre anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Tuttavia, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, in questa prima fase di operatività del sistema, le sanzioni saranno applicate con gradualità e tenendo conto delle difficoltà operative.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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