Tempo di lettura di questo GP: 1 minuto e mezzo

Com’è noto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

In riferimento alla precedente nota del 22 dicembre 2010, con la quale l’INAIL confermava la scadenza del 31 gennaio 2011 per la presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio di tariffa, a distanza di poche settimane, l’Inail ha pubblicato una nuova nota, n. 507/2011, con la quale, tenuto conto delle sollecitazioni pervenute da tutte le parti sociali e le diverse problematiche rilevate, ha ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2011 la presentazione delle istanza. I datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati nell’anno 2010, devono presentare la relativa domanda entro tale data. La proroga vale sia per le istanze cartacee sia per quelle inviate per via telematica.

Con una Delibera del Commissario Straordinario INAIL (del 21 Aprile 2010) i tassi di riduzione sono stati aumentati: le riduzioni applicabili vanno dal 30% per aziende con meno di 10 dipendenti al 7% per aziende con più di 500 dipendenti. Tali proposte di modifica avanzate dal Commissario straordinario sono già state recepite con un decreto ministeriale di cui si attende però ancora l’emanazione.
La nota protocollo n. 507 dell’Inail, pubblicata il 24 gennaio 2011, si chiude con l’affermazione che l’Istituto “si adopererà per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali”.

In attesa che vengano confermate le nuove riduzioni applicabili, resta inteso che possono beneficiarne, dietro presentazione di domanda apposita, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). È necessario, inoltre, che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, i seguenti interventi (caso 1 o 2):

CASO 1) interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda, ovvero almeno un intervento fra i seguenti:

a) l’adozione di comportamento socialmente responsabile: l’azienda deve dimostrare di aver adottato una serie di modi di operare e di comportamenti che dimostrino l’attenzione ai lavoratori, alla comunità in cui opera, all’ambiente;

b) l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo le linee guida UNI-INAIL ISPESL o la Norma OHSAS 18001, certificato o non (le aziende che hanno fatto certificare il proprio SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001:07, l’unica ad oggi certificabile, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA possono ottenere lo sconto del premio semplicemente allegando copia del  certificato in loro possesso);

c) la selezione dei fornitori (l’azienda deve aver adottato una procedura che gli consenta di selezionare i fornitori anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro sia che si tratti di fornitori di servizi che di fornitori di prodotti – le caratteristiche minime di questa procedura sono riassunte nell’Allegato III. Le aziende che, in relazione a come gestiscono gli acquisti e i fornitori, sono in grado di rispondere affermativamente a metà delle domande dell’Allegato III possono ottenere la riduzione del premio);

d) la sottoscrizione di accordi di comparti INAIL/Parti sociali (le aziende che appartengono ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti devono semplicemente citare sul modello, l’accordo di comparto e l’intervento realizzato);

oppure, in alternativa:

CASO 2) almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Di seguito riportiamo i documenti messi a disposizione da INAIL per la presentazione della domanda:

INAIL OT24

INAIL OT24 – ALLEGATI

INAIL OT24 – ISTRUZIONI COMPILAZIONE

INAIL OT24 – QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE

X