Tempo di lettura di questo GP: 2 minuti

Dal 10 luglio scorso è in vigore la L. 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che apporta corpose novità nel campo della tutela del diritto ambientale; in particolare l’art. 19 delega il governo a recepire (entro il 9 aprile 2011) la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il decreto di recepimento di tale direttiva dovrà essere realizzato in coordinamento con il D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti. In particolare, il comma 2, lett. a) e b), dispone l’introduzione tra i reati di cui al D.L.vo 231/01 delle fattispecie criminose in materia di ambiente, nonché l’introduzione, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati in questione, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal D.L.vo 231/01.

Con la Legge 4 giugno 2010, n.96 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2009, entrata in vigore dal 10 luglio u.s.) il  Governo viene delegato, tra le altre cose, a recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente entro il 9 aprile 2011. Il decreto di recepimento di tale Direttiva dovrà essere realizzato in coordinamento con il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti. In particolare, il comma 2, lett. a) e b) dispone l’introduzione (tra i reati di cui al D.Lgs. 231/01) delle fattispecie criminose ipotizzate dalle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ed introduce adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal D.Lgs. 231/01 nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati in questione.

Tali introduzioni sono giustificate dal fatto che la Direttiva n. 2008/99/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente esprime l’esigenza indifferibile di garantire un miglior livello di tutela in materia ambientale, in considerazione del preoccupante aumento dei reati ambientali e delle loro conseguenze negative che, come precisa la direttiva, molto spesso si estendono ben oltre i confini del singolo Stato membro. Al fine di arginare il dilagare degli illeciti in campo ambientale la direttiva invita gli Stati membri a prevedere l’individuazione di nuove fattispecie di reati ambientali e delle rispettive sanzioni. Le sanzioni da irrogare alle persone fisiche dovranno essere di natura penale proprio per fungere da maggior deterrente (artt. 3 e 4).

Le predette sanzioni penali, secondo la Direttiva, devono essere dirette alle persone giuridiche: infatti, gli articoli 6  e 7 prevedono l’introduzione di un regime di responsabilità e di sanzioni adeguate e dissuasive, allorquando si considerino responsabili penalmente le persone che ricoprono un ruolo di vertice al loro interno (potere di rappresentanza, potere di decisione, potere di esercitare un controllo), o qualora il reato sia commesso da un sottoposto all’altrui controllo e vigilanza. In particolare, alla responsabilità penale dell’autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità in sede penale della società se, dalla commissione del reato, la società ha tratto un vantaggio.

Per quanto riguarda il coordinamento tra la Direttiva n. 2008/99/Ce e il D.Lgs. n. 231/2001 che la legge Comunitaria impone, si evidenzia come lo schema di responsabilità adottato dalla Direttiva n. 2008/99/Ce è sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001. Infatti l’imputazione di responsabilità dell’ente ha ad oggetto gli illeciti commessi da soggetti posti al vertice della realtà aziendale o dell’ente o da sottoposti a potere di controllo o vigilanza da parte dei soggetti tenuti ad esercitare le funzioni di controllo. La direttiva prevede l’imputazione di responsabilità alla società anche nel caso di istigazione o favoreggiamento alla commissione di un illecito gravante sull’ambiente. Si sottolinea, inoltre, che la Direttiva dispone che venga estesa alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti ambientali anche in caso di grave negligenza, armonizzando la disciplina prospettata con quella prescritta per i reati sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Attualmente il testo unico ambientale (D.lgs 152/2006) all’art. 192 contiene un generico rinvio alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, introdotta dal decreto 231/2001. Il medesimo articolo dispone che se gli amministratori o i rappresentanti legali di una persona giuridica abbandonano o depositano rifiuti sul suolo o immettono rifiuti nelle acque sono responsabili penalmente insieme alla persona giuridica che rappresentano, come previsto dal D.lgs 231/01. Si rimane pertanto in attesa di quest’opera di aggiornamento normativo che apporterà importanti cambiamenti all’impostazione della responsabilità penale degli Enti.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

CLICCA QUIper visionare l’elenco dei reati ambientali previsti dalla Direttiva 2008/99/CE

X