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Facciamo il punto, con riferimento alla giurisprudenza, sugli obblighi del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera o coordinatore per la progettazione (CSP), ovvero il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’Art. 91 D. Lgs. n. 81/2008 s. m. e i.. La Cassazione afferma un’ampia responsabilità del CSP e varie sentenze lo gravano di una responsabilità specifica nella predisposizione di alcuni documenti per la Sicurezza.

Durante la progettazione dell’opera il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere sotto la sua  responsabilità (nella fase della progettazione dell’opera, e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte) due documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere.

1. Il primo è previsto dalla lettera a dell’art. 91 D.Lgs. n. 81/2008 s. m. e i., ed è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Art. 100 D. Lgs. 81/2008 s. m. e i., costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

La Cass. Pen. Sez. III – con Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che “l’imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, … al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni, … la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto“.

Dunque il CSP deve porre particolare cura nel predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), perché in caso diverso potrebbe subire una condanna in caso di infortunio. Nella stessa sentenza si sottolinea altresì che quanto all’altra imputazione, che attiene al piano di sicurezza disciplinato dall’Art. 12, la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori. Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese.

2. Il secondo obbligo è previsto dalla lettera b dell’Art. 91 D.Lgs. n. 81/2008 s. m. e i., ed è rappresentato dalla redazione del Fascicolo “adattato alle caratteristiche dell’opera” [Art. 91 c. 1 lett. b) D.lgs. 81/2008 s. m. e i. e Alleg. XVI doc. UE 260/5/93] «contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento U.E. 260/5/93»,  affinché, a partire dalla consegna dell’opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.  Il fascicolo va tenuto in considerazione anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. Il Fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione deve essere obbligatoriamente predisposto, ed é necessario, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dell’opera e consegnato al committente al completamento della stessa; costituisce un “manuale di istruzioni” del fabbricato e/o del manufatto.  Il fascicolo non è richiesto   nel  caso  di  lavori  di  manutenzione ordinaria di cui all’Art. 31, lettera a), della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 (modifica introdotta dal D. Lgs. n. 528/1999).

L’obbligo del fascicolo non di rado è trascurato, ed è piuttosto diffuso il malcostume di non redigerlo, ma non si tratta solo di una prassi consuetudinaria scorretta, si tratta di un reato penale vero e proprio che ha già portato i coordinatori negligenti a subire una condanna definitiva, come ad esempio nella sentenza, nella quale ad un certo punto così si argomenta: “L‘imputato, come emerge dai capi di imputazione, fu investito – evidentemente perchè il cantiere aveva le caratteristiche appena indicate – dell’uno e dell’altro ruolo e proprio nella veste di coordinatore per la progettazione gli è stata contestata la mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12” [Cassazione Penale, Sez. 3, 26 maggio 2008, n. 21002].

3. Il terzo obbligo  è previsto dalla lettera b-bis dell’Art. 91 D.Lgs. n. 81/2008 s. m. e i., ed è rappresentato dall’obbligo di coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’Art. 90, comma 1, ovvero di definire accuratamente la scansione temporale, il cronoprogramma dei lavori.

Infine, ricordiamo che i professionisti e i tecnici, interessati a svolgere la funzione di Coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti specificati nel D. Lgs. 81/08 s. m. e i., Titolo IV, Capo I Art. 98 (*). E’ inoltre necessario aver seguito un corso di abilitazione (Art. 98 c. 2) redatto secondo i contenuti minimi previsti dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 s. m. e i., di durata complessiva di 120 ore (con obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore).

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

(*) Art. 98
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)      Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
b)      Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni
c)       diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

 

 

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