Con la sentenza numero 15657 del 20 aprile 2011 la sezione terza della Cassazione ha ampliato anche alle imprese individuali gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/01. In caso di commissione di reato ex 231 anche le imprese individuali saranno oggetto di sanzioni amministrative connesse con i reati d’impresa. L’imprenditore, in quanto persona fisica, sarà ovviamente oggetto di sanzioni penali, laddove previste, e la sua impresa, alle sanzioni amministrative del D. Lgs. 231/01. Che cosa deve fare una impresa individuale per non incappare nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01?

La sentenza della Cassazione, che rigetta il ricorso da parte di un’impresa individuale di Caltanisetta, cui era stata inflitta la sanzione interdittiva per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti, è destinata ad apportare una rivoluzione nell’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 231/01.

Questi i motivi della decisione: <<muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (a pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.>> Un’interpretazione in senso formalistico e restrittivo dell’Art. 1, comma 2 del D. Lgs. 231/01, darebbe origine al rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con la conseguenza di rimarcare ed eventualmente aggravare una disparità di trattamento tra coloro che decidono di ricorrere a forme semplici di impresa e coloro che invece, per svolgere le proprie attività, devono costituire strutture societarie ben più complesse ed articolate.

Il ragionamento da cui prende origine la motivazione del giudice è che: le imprese individuali, pur non essendo esplicitamente citate dal Decreto, è sottointeso che siano ricomprese nell’ambito di applicazione del medesimo.

Ancora la Cassazione a suggello del proprio giudizio: <<… è indubbio che la disciplina dettata dal D. Lgs. 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata  cc. “uni personali”, così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa  che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale>>.

Per la Cassazione quindi per essere esclusi dall’estensione della responsabilità amministrativa in caso di commissione di reato è necessario per l’imprenditore dimostrare di non essere anche persona giuridica, e quindi evitare di conseguenza, se riconosciuti colpevoli, l’applicarsi delle sanzioni.

Ferma restando l’estensione dell’ambito di applicazione si rende necessario procedere tenendo comunque conto delle ridotte dimensioni aziendali.

Avendo quindi come obiettivo l’adozione di un modello atto a prevenire i reati e non solo utile a prevenire la comminazione di sanzioni, l’impresa individuale, o meglio il suo titolare in essere, dovrà innanzitutto procedere a rilevare le attività svolte dalla propria impresa e valutare il rischio di commissione di reato nell’ambito delle predette attività. L’imprenditore è chiamato quindi a svolgere un vero e proprio risk assessment, e laddove il livello di rischio risulti essere non adeguatamente presidiato formalmente da procedure, istruzioni e regolamenti, dovrà necessariamente intervenire con l’adozione di appositi protocolli (o procedure) adeguati alle dimensioni aziendali.

L’impresa individuale nel dotarsi di un Modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione di reati dovrà prevedere un Codice Etico e di condotta, un sistema disciplinare e dovrà dotarsi di un Organismo di Vigilanza (che potrà coincidere con l’organo dirigente) che assicuri una adeguato monitoraggio e controllo sul funzionamento del Modello.

Le modifiche organizzative che le imprese individuali dovranno apportare comporteranno un costo in termini organizzativi e gestionali, ma gli effetti delle sanzioni se applicate potranno essere altrettanto pesanti.

Le sanzioni previste per gli illeciti dipendenti da reato prevedono infatti: sanzioni pecuniarie, interdizione dall’attività, confisca del profitto realizzato in seguito a commissione di reato, e pubblicazione della sentenza di condanna.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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