Gesta Papers n. 78 del 5 Dicembre 2013
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VIOLAZIONI NORME SICUREZZA LAVORO: OBBLIGATORIE SANZIONI INTERDITTIVE

In caso di gravi lesioni al dipendente va necessariamente sospesa l’attività dell’impresa responsabile dell’infortunio, ovvero le sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 non sono facoltative ma devono essere necessariamente applicate. Questo è il principio giuridico espresso dalla Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503.

Con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503, la Quarta Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata in tema di estensione della responsabilità amministrativa degli enti al settore della sicurezza sul lavoro, chiarendo che la commissione del delitto di lesioni personali gravi comporta necessariamente l’applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti della società datrice di lavoro.
La S.C. afferma che “il terzo comma dell’art. 25 septies della 231 stabilisce che in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”. Dalla disposizione di legge si evince che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

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