Gesta Papers n. 92 del 08/04/2015
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L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, dal 1° Gennaio 2015, del nuovo reato di autoriciclaggio (Legge 186/2014) impone alle Società di adeguare i propri Modelli Organizzativi. Questa nuova fattispecie di reato, infatti, è stata inclusa nell’elenco dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, determinando così una possibile Responsabilità Amministrativa in capo all’Ente che lo commette. L’aggiornamento è necessario anche nel caso di illeciti tributari pregressi.

 

 

L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.

Impatti sugli adempimenti ex Dlgs 231/01

L’introduzione del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del Decreto 231 amplia i profili di responsabilità a carico delle Imprese. Dal punto di vista sanzionatorio alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell’Ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest’ultimo.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli Enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Le sanzioni in caso di condanna, in conformità con quanto già previsto nel Decreto, sono misure interdittive fortemente penalizzanti per l’operatività dell’organizzazione (per un periodo non superiore a due anni) e la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi in cui per il delitto presupposto è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote), a meno che la Società non provi di aver adottato un modello organizzativo in grado di prevenire il reato in questione.

Come è noto, infatti, la responsabilità amministrativa è evitabile solo se la Società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i comportamenti e gli atti illeciti e, quindi, ad escludere a priori il proprio coinvolgimento.

Ciò rende, a maggior ragione, indispensabile l’adozione da parte degli Enti di idonei Modelli Organizzativi che possano prevenire questo delitto al loro interno, soprattutto con riferimento ai delitti tributari e, per chi già lo possiede, un celere aggiornamento del Modello per poter aspirare all’esimente in sede di giudizio.

L’adeguamento deve riguardare tutto il modello organizzativo ed i vari documenti ad esso connessi, partendo dall’attività di risk management che avrà come oggetto questo nuovo reato. Dovrà infatti essere volto ad individuare in concreto le molteplici fattispecie che possono costituire presupposto di autoriciclaggio e a minimizzarne il rischio, a partire dall’identificazione delle aree più esposte alla commissione dell’illecito fino all’adeguamento dei protocolli e di tutti i documenti del modello (ad es. codice etico, sistema disciplinare).

I Modelli di Organizzazione e Gestione dovranno individuare soluzioni di contrasto anche per reati commessi prima della data di introduzione del reato (1 Gennaio 2015) ma i cui profitti siano riciclati successivamente.

Nel caso in cui, infatti, negli anni precedenti la Società sia incorsa in uno dei reati tributari (quali, ad esempio, il reato di dichiarazione infedele o fraudolenta), sussiste un elevato rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di autoriciclaggio, anche qualora il trasferimento o l’impiego dei proventi derivanti dall’evasione fiscale in attività economiche avvenga dopo il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo reato di autoriciclaggio).

Si dovrà trattare, dunque, non solo di un aggiornamento di tipo formale, ma anche e soprattutto sostanziale al fine di poter far fronte alle numerose fattispecie di reato che possono costituire il presupposto dell’autoriciclaggio.

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