News
Gesta
GestaBCorp
GestaConsulenza
EUDR
RegolamentoEuropeoDeforestazione
2
min lettura

EUDR, il Regolamento europeo sulla Deforestazione: cosa c’è da sapere

Pubblicato
23
September
2025

Il Regolamento europeo sulla deforestazione (2023/1115) supera il precedente Regolamento EUTR -che riguardava solo il legno- e regola l’immissione e l’esportazione di prodotti contenenti materie prime che causano deforestazione e degrado forestale.

L’Unione Europea attualmente ha individuato i bovini, il cacao, il caffè, la soia, il legno, la gomma e la palma da olio come materie prime interessate, e non è escluso che infuturo il campo di applicazione possa ampliarsi.

La ratio della norma è contenere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, fenomeni attualmente in atto e in larga parte causati anche dalla deforestazione e dal degrado forestale.

La ragione di tale esigenza ed emergenza è lampante: le foreste sono un’inestimabile fonte di benefici sociali, ambientali ed economici, ma solo tra il 1990 e 2020 è scomparso il 10% della copertura forestale del Pianeta. È proprio il 31 Dicembre2020 la cosiddetta cut-off date individuata dall’Unione Europea, ovvero la data a partire dalla quale le imprese dovranno stabilire se si sia o meno verificata una situazione di degrado forestale o deforestazione. La deforestazione, secondo il Regolamento, è la conversione di una foresta ad uso agricolo, mentre il degrado forestale è la trasformazione di una foresta primaria o rinnovata naturalmente in piantagione forestale o in una foresta piantata.

Quando entrerà in vigore:

  1. A partire dal 30 dicembre 2025 per le grandi imprese
  2. A partire dal 30 giugno 2026 per le medie, piccole e micro imprese

Il Regolamento delinea un sistema di dovuta diligenza che deve esercitare chiunque immetta, esporti ometta a disposizione sul mercato europeo legno, bovini, cacao, soia, caffè, gomma, palma da olio e prodotti che li contengano.

La dovuta diligenza implica:

  1. Obblighi di informazione sui prodotti interessati che comprendono, ad esempio, la geolocalizzazione dei terreni da cui provengono le materie prime interessate;
  2. La valutazione del rischio di deforestazione o degrado forestale che comprende l’analisi del rischio predefinito dall’Unione Europea in base al paese d’origine della materia in analisi;
  3. L’applicazione di misure di attenuazione del rischio qualora il rischio emerso dall’analisi non sia basso.

Una volta applicato il sistema di dovuta diligenza l’impresa potrà emettere sul portale digitale europeo la Dichiarazione di Dovuta Diligenza.

L’autorità competente in Italia per l’applicazione del Regolamento è il Ministero Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Per l’inadempienza sono previste diverse sanzioni: da quelle pecuniarie, che possono ammontare fino al 4% del fatturato, fino al divieto temporaneo di immissione o di messa a disposizione delle materie prime interessate sul mercato europeo.

Uno degli obiettivi del Regolamento è senz’altro quello di accorciare le catene di approvvigionamento delle materie prime interessate al fine di abbassare il rischio di cattiva gestione forestale o di non conformità normative rilevanti.

In Gesta accompagniamo le imprese nell’analisi del proprio stato di conformità alla normativa e nella creazione di un sistema di dovuta diligenza.

Carlotta Salvatori
Sustainability Manager

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla nostra newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità e articoli dal nostro blog. Non perdere nessun aggiornamento!

Cliccando su Iscriviti, accetti la nostra Privacy Policy.
Oops! Si è verificato un errore.

Contatta GESTA per la tua consulenza

Scopri come i nostri esperti possono supportarti nella crescita sostenibile della tua azienda. Richiedi un incontro di consulenza per esplorare soluzioni personalizzate.